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mercoledì 29 dicembre 2010

benessere degli animali

Iniziative



Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Articolo 1)
Finalità e definizioni
 
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Articolo 2)

Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Articolo 3)

Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.

Articolo 4)

Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Articolo 5)
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;
b) le generalita' della persona responsabile dell’attività ;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

ALLEGATO A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
Peso del cane
In Kg Superficie
minima del
pavimento del
box coperto/cane
In mq. Superficie minima
adiacente al box per il
movimento del cane:
Fino a 3 cani
m2
per ciascun cane Oltre 3 cani
m2
per ciascun cane
MENO DI 10 1,0 1,5 1,0
DA 11 - 30 1,5 2,0 1,5
PIÙ DI 30 2,0 2,5 2,0


Articolo 6)

Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.

3. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali

Articolo 7)

Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti:

a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:

il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali.

2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Articolo 8)

Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Articolo 9)

Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

passporto per animali

DAL 1° OTTOBRE OBBLIGATORIO IN EUROPA IL PASSAPORTO PER CANI E GATTI. LE REGOLE

Dal primo ottobre scorso è obbligatorio il passaporto europeo per cani, gatti e furetti al seguito. Dopo la proroga concessa la scorsa estate dall'Ue, quindi, entra nel vivo l'applicazione del Regolamento n. 998 del Parlamento Europeo.

Le nuove norme si riferiscono ai movimenti degli animali da compagnia tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi. Sono esclusi i movimenti finalizzati alla vendita o al trasferimento di proprietà degli animali.

Lo speciale passaporto per animali domestici consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario. Il documento riporta tutte le pratiche veterinarie effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni. Se i microchip utilizzati non fossero conformi agli standard ISO 11784 o ISO 11785, i proprietari dovranno portare con sé il documento di lettura.

L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni. Le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia e di Malta richiedono inoltre che per i prossimi cinque anni i passaporti riportino la trascrizione delle analisi per gli anticorpi della rabbia. Questa prova sierologica dovrà essere effettuata almeno sei mesi prima della partenza per il Regno Unito, per l'Irlanda o per Malta o almeno 120 giorni prima della partenza per la Svezia.

I proprietari degli animali da compagnia diretti nei Paesi dell'Unione Europea, quindi, sono obbligati prima di partire a richiedere il rilascio del passaporto. Il documento unico europeo deve essere richiesto al Servizio Veterinario della propria Asl, con costi che variano da regione a regione.



animali&legge

Trasporti



AEREO

  • Ogni Compagnia aerea ha le sue regole. Generalmente se si tratta di cani di piccola taglia (inferiore ai 10 Kg di peso) o gatti è possibile portarli con se in cabina in apposite gabbiette. Per ogni volo è consentito un solo cane o gatto in cabina.
  • Alcune Compagnie (ad esempio la Varig brasiliana) richiedono che la gabbia di trasporto abbia determinate dimensioni. L'Alitalia permette gabbie standard. Il comandante dell'aereo, con il consenso degli altri passeggeri, può permettere che lâanimale esca dalla gabbia durante il volo.
  • I cani di media o grande taglia viaggiano nella stiva pressurizzata in gabbie rinforzate che si acquistano presso negozi specializzati. Alcune Compagnie aeree, come la British Airways, garantiscono l'assistenza di personale specializzato ed in molti aeroporti sono previsti centri di assistenza e ristoro per gli animali durante gli scali.
  • I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola.
  • Costo del biglietto: per i voli nazionali è 30.000 lire sia che viaggino in cabina (piccola taglia) sia che viaggino nella stiva (grande o media taglia). Per i voli internazionali il costo del biglietto dipende dal peso del cane (che viene pesato con tutta la gabbia).

TRENO

  • Per quanto riguarda i treni Eurostar è possibile viaggiare solo con cani o gatti di piccola taglia, definiti da grembo, provvisti di guinzaglio e museruola.
  • Costo del biglietto: equivalente al 60% di un biglietto di seconda classe.
  • I cani per non vedenti viaggiano in qualunque treno e classe gratuitamente.
  • Nel caso di viaggio in Wagon Lit o cuccetta è permesso portare un cane o un gatto se si occupa per intero lo scompartimento.
  • Costo del biglietto: 60% del biglietto di seconda classe più 70.000 lire per la disinfestazione dello scompartimento.

NAVI E TRAGHETTI

  • Sulle navi da crociera non sono ammessi cani di media o grossa taglia e solo eccezionalmente quelli di taglia molto piccola.
  • Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola ed i gatti nel trasportino.
  • I cani di piccola taglia possono stare in cabina con i padroni se la cabina non è occupata da altre persone o, comunque, se il cane o gatto è ben accetto dagli altri passeggeri. Il cane di taglia media o grande, invece, di regola dovrebbe essere sistemato in un apposito "canile di bordo" sul ponte superiore, ma generalmente, se provvisto di guinzaglio e museruola, viene lasciato viaggiare con il proprio padrone sul ponte. Nel caso specifico dei traghetti diretti verso la Sardegna, la Sardinia Ferries sembra essere l'unica compagnia a permettere il trasporto di cani senza distinzione di taglia, e senza restrizione alla cabina. Gli animali sono infatti ammessi in tutti i locali della nave, escluso il solo ristorante.
  • Costo del biglietto: per cani e gatti è quello di un biglietto ridotto. Alcune compagnie, come per esempio la Tirrenia, richiedono per il cane il certificato di buona salute del veterinario ed in particolare, nel caso di trasferimento in Sardegna, è richiesta lâantirabbica.

AUTOBUS & METROPOLITANA - TRENINI

  • L'accesso ai cani è consentito nella parte posteriore degli autobus e nel primo o ultimo vagone di trenini e metropolitana, naturalmente con guinzaglio e museruola. Non sono ammessi più di due cani a vettura.
  • Costo del biglietto: per il cane o gatto deve essere pagato il biglietto a normale tariffa urbana o extraurbana.

AUTOMOBILE

  • Se si viaggia in macchina i problemi legati al mezzo di trasporto sono minori, ma è comunque bene prendere alcune precauzioni. In Italia il codice della strada (art. 169) permette di portare liberamente in auto un cane o un gatto, purché non costituisca pericolo o impedimento per chi guida. E' comunque consigliabile, e se ci si reca all'estero è generalmente obbligatorio, che il cane alloggi nella parte posteriore dell'abitacolo, separato dal guidatore mediante una rete. Anche per quanto riguarda il gatto è sconsigliabile lasciarlo libero di circolare nellâauto per questioni di sicurezza. Per evitare disagi è consigliabile dare da mangiare al cane o al gatto otto ore prima della partenza e prevedere soste per consentire all'animale di bere, sgranchirsi, e fare i propri bisogni.
  • Da evitare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino perché i colpi d'aria possono provocare otiti e congiuntiviti.
  • Non lasciare mai l'animale durante il periodo estivo nellâauto in sosta: il cane non essendo in grado di sudare non ha modo di raffreddare il proprio organismo ed è soggetto a colpi di calore che possono essere fatali.

PASSAPORTO PER CANI E GATTI EUROPEI

  • Presto i nostri amici quattrozampe dovranno munirsi di un passaporto tutto
    per loro con il quale potranno viaggiare liberamente in tutti i paesi
    dell'Unione Europea. Lo ha prescritto il Parlamento europeo, modificando le
    direttive precedenti e realizzando un apposito regolamento che pubblichiamo
    integralmente.

    Regolamento del 10 aprile 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
    relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
    carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la
    direttiva 92/65/CEE del Consiglio, PE-CONS 3610/03

    Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato
    che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'
    articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione,
    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa
    consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura
    di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal
    comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:

    (1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili
    ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da
    compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto
    misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale
    obiettivo.

    (2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui
    all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle
    relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute
    pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'
    articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato
    costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

    (3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è
    straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario,
    grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle
    regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell
    'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

    (4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema
    della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un
    sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.
    È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un
    regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti
    Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione,
    alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità
    europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione
    corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una
    procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio
    di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza
    acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono
    prevedere ora.

    (5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da
    compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di
    paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È
    quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria
    finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali
    carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

    (6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza
    da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima
    area geografica cui appartiene la Comunità.

    (7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c) del trattato e il regolamento
    (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla
    regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di
    Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, prevedono che la
    legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e

    all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del
    presente regolamento.

    (8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni
    sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non
    esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto
    riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le
    specie di animali di cui all'allegato 1.

    (9) É opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il
    regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla
    protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
    controllo del loro commercio.

    (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono
    adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
    recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
    alla Commissione.

    (11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e
    più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992,
    che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
    Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
    riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie
    specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si
    applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine
    di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come
    movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente
    regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva
    92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle
    parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le
    disposizioni del presente regolamento. É opportuno altresì prevedere la
    possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere
    oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si
    applicano le norme relative agli scambi.

    (12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello
    di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non
    costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo
    ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di
    esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del

    Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capitolo I


    Disposizioni generali


    Articolo 1

    Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili
    ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le
    regole relative al controllo di tali movimenti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in
    provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate
    nell'allegato I [1].

    Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

    Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su
    considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i
    movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

    Articolo 3

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) "animali da compagnia": gli animali delle specie elencate nell'allegato I
    accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la
    responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non
    destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

    b) "passaporto": qualsiasi documento che consenta di identificare
    chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che
    permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento,
    documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;

    c) "movimento": qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati
    membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della
    Comunità in provenienza da un paese terzo.

    Articolo 4


    1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in
    vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato
    I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

    a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

    b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

    Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è
    conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il
    proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali
    da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi
    controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

    2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere
    accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e
    all'indirizzo del proprietario dell'animale.

    3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro
    territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma
    del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante
    il periodo transitorio.

    4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo
    comma, lettera b) è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

    Capitolo II


    Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri


    Articolo 5


    1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di
    cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti
    all'articolo 6:

    a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e

    b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
    dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se
    del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
    conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione,
    realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'
    unità antigenica per dose (norma OMS).

    2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all
    'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano
    muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui
    sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono
    essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da
    cui sono ancora dipendenti.

    Articolo 6

    1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in
    vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia
    di cui all'allegato I, parte A nel territorio dell'Irlanda, della Svezia e
    del Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

    - devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo
    comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi
    anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
    lettera a), e

    - devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario
    abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei
    requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di
    una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml
    effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i
    termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui
    all'articolo 25, secondo comma.

    Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo
    la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli
    previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di
    vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

    Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da
    compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e
    di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo
    conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo
    25, secondo comma.

    2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi
    specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato
    I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto
    l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove
    previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione
    degli anticorpi.

    3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal
    Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della
    Commissione, in conformità del Trattato.

    Articolo 7

    I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'
    allegato II [2], parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'
    allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto
    riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa
    un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato
    di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per
    altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Capitolo III


    Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi


    Articolo 8


    1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B,
    devono, in occasione di un movimento:

    a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B,
    sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

    i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1,
    soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

    ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente
    o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B,
    soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;

    b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

    i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:

    - essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'
    articolo 4, e

    - aver formato oggetto:

    =di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e

    =di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml
    effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno
    trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

    Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un
    animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli
    previsti all'articolo 5, paragrafo 1.

    Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un
    animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata
    effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia
    lasciato il territorio della Comunità;

    ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui
    all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II,
    parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di
    cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

    2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato
    rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da
    un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

    3. In deroga alle disposizioni precedenti:

    a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato
    II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura
    di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme
    almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono
    soggetti alle norme del capitolo II;

    b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il
    Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna,
    la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle
    norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;

    c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e secondo
    condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età
    inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non
    vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi
    nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese
    interessato in

    materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il
    modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui
    all'articolo 24 paragrafo 2.

    Articolo 9

    Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'
    allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di
    certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la
    procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la
    procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei
    paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un
    paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto
    riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

    a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia
    della rabbia,

    b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace,

    c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di
    garantire la validità dei certificati,

    d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il
    controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni,

    e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato
    dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

    Articolo 11

    Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente
    accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a
    carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario
    e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in
    detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di
    frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di
    applicarla.


    Articolo 12


    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da
    compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese
    terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 siano
    sottoposti:

    a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un
    controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità
    competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

    b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e
    ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

    Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne
    informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 13

    Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'
    articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

    Articolo 14

    Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che
    assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle
    autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui
    all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle
    condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

    In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
    lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o
    all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica
    che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni
    controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

    Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti
    previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione co
    n il veterinario ufficiale decide:

    a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero

    b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a
    soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della
    persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure

    c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione
    finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non
    siano realizzabili.

    Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel
    territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto
    controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra
    decisione amministrativa.

    Capitolo IV


    Disposizioni comuni e finali


    Articolo 15


    Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento
    prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato
    da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un
    laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio,
    del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la
    fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici
    di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

    Articolo 16

    Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in
    vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme
    specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di
    entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'
    introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei
    medesimi requisiti.

    A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione
    della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia
    supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia
    stessa.

    La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'
    articolo 24 di dette garanzie complementari.

    Articolo 17

    Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B,
    possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24,
    paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal
    presente regolamento.

    I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle
    specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono
    fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 18

    Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE
    del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e
    zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
    prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
    mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i
    principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli
    animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità
    e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

    In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della
    Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o
    in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo
    la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle
    specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in
    questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1,
    lettera b).

    Articolo 19

    L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C possono essere modificati
    secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere
    conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della
    situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal
    presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del
    presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono
    formare oggetto di un movimento.

    Articolo 20


    Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo
    la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 21

    Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere
    adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per
    consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente
    regolamento.

    Articolo 22

    La direttiva 92/65/CEE del Consiglio è modificata come segue:

    1) All'articolo 10:

    a) al paragrafo 1, il termine "furetto" è soppresso;

    b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

    "2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono
    soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE)
    n. ./2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., relativo alle
    condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
    commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE
    del Consiglio.

    Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
    attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
    spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
    risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
    trasporto fino alla destinazione.

    3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al
    Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i
    requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. ./2003.

    Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
    attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
    spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
    risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
    trasporto fino alla destinazione.

    c) al paragrafo 4, dopo il termine "carnivori" sono aggiunti i termini
    seguenti:

    "eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3";

    d) il paragrafo 8 è soppresso;

    2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

    "Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di
    importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo
    III del regolamento (CE) n. ./2003.

    Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
    attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
    spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
    risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
    trasporto fino alla destinazione."

    Articolo 23

    Anteriormente al 1° febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'
    Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la
    ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una
    relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del
    rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da
    applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

    Articolo 24

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
    gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
    disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
    fissato a tre mesi.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
    gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
    disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
    fissato a quindici giorni.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 25

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
    pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere da ..................... ....

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
    direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

animali&legge

Randagismo

Legge 14 Agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi"
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987- Capitolo III "misure complementari per gli animali randagi"
Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"
- La legge proibisce l'utilizzo di animali randagi a fini sperimentali. Gli animali da esperimento devono essere contrassegnati e provenire da allevamenti autorizzati e controllati; proibisce il commercio e l'uso di animali resi afoni (con le corde vocali tagliate); fa una certa differenziazione nel trattamento di scimmie, cani e gatti; stabilisce un sistema di autorizzazioni ministeriali per gli esperimenti; ogni volta, per esempio, i ricercatori dovrebbero giustificare il mancato ricorso a metodi alternativi e così via. (da "La città degli uomini e degli animali" di Enrico Moriconi- Edizioni Cosmopolis)




Testi di legge:

  • Capitolo III articolo 12- Riduzione del numero di animali randagi
    Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere vietate.

    a) Tali nisure debbono comportre che: I. se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale; II. nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi della presente Convenzione.

    b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione: I. l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari; II. di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione; III. di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

animali&legge

Ordinanze & Sentenze



Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003

  • Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane:
    Prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l&Mac226;attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica all&Mac226;animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)

  • Sempre punibile chi abbandona il cane:
    Se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)

  • Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
    Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamnete sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"

Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

  • Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
    Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.

Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)

  • Alcuni cacciatori maltrattano:
    La sentenza ha stabilito che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.

animali&legge

Caccia & Pesca



Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Codice civile art.923 "cose suscettibili di occupazione"
Codice civile art.842 "caccia e pesca"
Legge 24 novembre 1978 n. 812 "Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione"
Legge 5 agosto 1981 n. 503  "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979"
Legge 25 gennaio 1983 n.42 "ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979"
Circolare 20 marzo 1985 "Direttiva del Ministro dell'Interno ai sindaci in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n.382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro a volo su animali vivi.
D.P.C.M. 22 novembre 1993 "Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili"
Circolare 15 luglio 1994 n. 16 "Applicazione della direttiva n.94/24/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II/2 della direttiva n.79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici L. 11 febbraio 1992 n. 157"
R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca"
D.M. 3 maggio 1989 "Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni"
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.531 "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca"
Legge 14 luglio 1965 n. 963 "Disciplina della pesca marittima"




Testi di legge

  • Testo-Codice civile art.923:
    Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

  • Testo Codice civile art.842:
    Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

animali&legge

Animali in condominio



  • Gli animali possono stare nei condomini

  • Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale

  • E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione

  • L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità



Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999

  • La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
    La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.

Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:

  • "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:

  • "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."

Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:

  • Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".