| Iniziative | ||
| Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy Articolo 1) Finalità e definizioni | 1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 2. Ai fini del presente accordo, si intende per: a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia; c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno; d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Articolo 2) Responsabilità e doveri del detentore 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare : a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico; c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico; d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; e) garantire la tutela di terzi da aggressioni; f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali. Articolo 3) Controllo della riproduzione 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione. Articolo 4) Sistema di identificazione dei cani 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante: a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005; b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo; c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali. 2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico. Articolo 5) Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti: a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo; b) le generalita' della persona responsabile dell’attività ; c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività; d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire; e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia; f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo; g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione. 2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia. 3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia. ALLEGATO A DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO Peso del cane In Kg Superficie minima del pavimento del box coperto/cane In mq. Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane: Fino a 3 cani m2 per ciascun cane Oltre 3 cani m2 per ciascun cane MENO DI 10 1,0 1,5 1,0 DA 11 - 30 1,5 2,0 1,5 PIÙ DI 30 2,0 2,5 2,0 Articolo 6) Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. 3. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali Articolo 7) Programmi di informazione e di educazione 1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti: a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche; b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia; c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia; d) la necessità di scoraggiare: il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale; il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio; la riproduzione non pianificata di animali da compagnia. e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali. 2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato. Articolo 8) Manifestazioni popolari 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni. Articolo 9) Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri 1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a: a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy"; b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria. | |
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mercoledì 29 dicembre 2010
benessere degli animali
passporto per animali
DAL 1° OTTOBRE OBBLIGATORIO IN EUROPA IL PASSAPORTO PER CANI E GATTI. LE REGOLE
Dal primo ottobre scorso è obbligatorio il passaporto europeo per cani, gatti e furetti al seguito. Dopo la proroga concessa la scorsa estate dall'Ue, quindi, entra nel vivo l'applicazione del Regolamento n. 998 del Parlamento Europeo.
Le nuove norme si riferiscono ai movimenti degli animali da compagnia tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi. Sono esclusi i movimenti finalizzati alla vendita o al trasferimento di proprietà degli animali.
Lo speciale passaporto per animali domestici consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario. Il documento riporta tutte le pratiche veterinarie effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni. Se i microchip utilizzati non fossero conformi agli standard ISO 11784 o ISO 11785, i proprietari dovranno portare con sé il documento di lettura.
L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni. Le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia e di Malta richiedono inoltre che per i prossimi cinque anni i passaporti riportino la trascrizione delle analisi per gli anticorpi della rabbia. Questa prova sierologica dovrà essere effettuata almeno sei mesi prima della partenza per il Regno Unito, per l'Irlanda o per Malta o almeno 120 giorni prima della partenza per la Svezia.
I proprietari degli animali da compagnia diretti nei Paesi dell'Unione Europea, quindi, sono obbligati prima di partire a richiedere il rilascio del passaporto. Il documento unico europeo deve essere richiesto al Servizio Veterinario della propria Asl, con costi che variano da regione a regione.
Le nuove norme si riferiscono ai movimenti degli animali da compagnia tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi. Sono esclusi i movimenti finalizzati alla vendita o al trasferimento di proprietà degli animali.
Lo speciale passaporto per animali domestici consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario. Il documento riporta tutte le pratiche veterinarie effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni. Se i microchip utilizzati non fossero conformi agli standard ISO 11784 o ISO 11785, i proprietari dovranno portare con sé il documento di lettura.
L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni. Le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia e di Malta richiedono inoltre che per i prossimi cinque anni i passaporti riportino la trascrizione delle analisi per gli anticorpi della rabbia. Questa prova sierologica dovrà essere effettuata almeno sei mesi prima della partenza per il Regno Unito, per l'Irlanda o per Malta o almeno 120 giorni prima della partenza per la Svezia.
I proprietari degli animali da compagnia diretti nei Paesi dell'Unione Europea, quindi, sono obbligati prima di partire a richiedere il rilascio del passaporto. Il documento unico europeo deve essere richiesto al Servizio Veterinario della propria Asl, con costi che variano da regione a regione.
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| Randagismo | |
| Legge 14 Agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987- Capitolo III "misure complementari per gli animali randagi" Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" - La legge proibisce l'utilizzo di animali randagi a fini sperimentali. Gli animali da esperimento devono essere contrassegnati e provenire da allevamenti autorizzati e controllati; proibisce il commercio e l'uso di animali resi afoni (con le corde vocali tagliate); fa una certa differenziazione nel trattamento di scimmie, cani e gatti; stabilisce un sistema di autorizzazioni ministeriali per gli esperimenti; ogni volta, per esempio, i ricercatori dovrebbero giustificare il mancato ricorso a metodi alternativi e così via. (da "La città degli uomini e degli animali" di Enrico Moriconi- Edizioni Cosmopolis) | |
| Testi di legge: | |
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| Ordinanze & Sentenze | |
| Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003 | |
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| Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999) | |
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| Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000) | |
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| Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999 | |
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| Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia) | |
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animali&legge
| Caccia & Pesca | |
| Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Codice civile art.923 "cose suscettibili di occupazione" Codice civile art.842 "caccia e pesca" Legge 24 novembre 1978 n. 812 "Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione" Legge 5 agosto 1981 n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979" Legge 25 gennaio 1983 n.42 "ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979" Circolare 20 marzo 1985 "Direttiva del Ministro dell'Interno ai sindaci in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n.382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro a volo su animali vivi. D.P.C.M. 22 novembre 1993 "Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili" Circolare 15 luglio 1994 n. 16 "Applicazione della direttiva n.94/24/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II/2 della direttiva n.79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici L. 11 febbraio 1992 n. 157" R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" D.M. 3 maggio 1989 "Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni" Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.531 "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca" Legge 14 luglio 1965 n. 963 "Disciplina della pesca marittima" | |
| Testi di legge | |
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animali&legge
Animali in condominio | |
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| Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999 | |
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| Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90: | |
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| Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990: | |
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| Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000: | |
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