| - Testo-C.P.art.625 n.8:
[...] Se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
- Testo-C.P.art.636:
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
- Testo- C.C. art. 1641:
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi le norme corporative o i patti diversi.
- Testo- C.C. art.1642:
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
- Testo- C.C.art. 1643:
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito (1637).
- Testo- C.C. art.1644:
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
- Testo- C.C.art. 1645:
Nel caso previsto dall'articolo 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di eguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in denaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'articolo 1640.
Sono salvi le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
- Testo- C.C.art.2163:
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti.
1) Se si tratta di scorte vive (1641), secondo la specie , il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna...
- Testo- C.C.art.2170 e 2171:
2170 "Nozione": Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse (2135) al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano (2181,2184,2187).
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
2171 "Della soccida semplice; Nozione": Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.
- Legge 14 ottobre 1985 n.623 - Sintesi del testo:
la legge assicura un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello. Istituisce una commissione tecnica nazionale con funzioni consultive che ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni tre anni. La legge vigila sulla correttezza dell'alimentazione, sulle caratteristiche degli impianti e sull'igiene. Proibisce l'utilizzo di strumenti particolarmente dolorosi per l'animale come lo stiletto, la mazza e l'accetta.
- La Legge 439/1978 è composta di cinque articoli:
- l'articolo 1 impone lo stordimento, prima della macellazione, di tutte le specie animali indicate, da conseguirsi per mezzo di strumento meccanico, dell'elettricità e dell'enestesia con il gas.
- l'articolo 2 riserva al Ministro della Sanità il compito di emanare direttive per la definizione dei metodi e della capacità del personale
- l'articolo 3 si riferisce alle deroghe per esigenze di macellazione d'urgenza e macellazioni per consumo familiare
- l'articolo 4 introduce possibili deroghe al fine di consentire l'applicazione di speciali metodi di macellazione in osservanza di riti religiosi
- l'articolo 5 abroga tutte le disposizioni in contrasto.
- Con il Decreto ministeriale 11 giugno 1980 si autorizza la macellazione degli animali secondo il rito ebraico e musulmano:
- l'articolo 1 autorizza la macellazione senza preventivo stordimento
- l'articolo 2 prevede rigide garanzie in ordine alla qualificazione del personale ed alle caratteristiche tecniche degli strumenti
- l'articolo 3 definisce i requisiti, la rapidità e l'efficacia dell'intervento
- l'articolo 4 estende la possibilità dell'intervento anche ai macelli CEE, previo sopralluogo autorizzativo.
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